L’art. 211 comma 1 CCII prevede che l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa quando la prosecuzione non determini pregiudizio ai creditori.
Nel caso di specie si ravvisa l’opportunità dell’esercizio provvisorio visto che la società ha un rilevante margine di operatività attestato dai consistenti ricavi e che il valore della stessa risiede nei contratti in corso, con la conseguenza che la cessazione improvvisa dell’attività determinerebbe il decadimento della stessa con conseguenze peggiorative per i creditori rispetto all’attuale condizione” (Trib. Salerno, 19 gennaio 2024)