Nel caso di distacco di un lavoratore presso una società iscritta nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obiettivi di maggior funzionalità del raggruppamento, sicché, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica , va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all’art. 1 legge 1369 del 1960 in linea con l’evoluzione normativa dell’istituto di cui al 4° comma ter dell’art. 30 d.lgs n. 276 del 2003 introdotto con legge n. 99 del 2013 (Trib. Potenza, 23 maggio 2023, n. 346)